I lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Gli orari da rispettare sono:
- Mattina dalle 09,00 alle 13,00
- Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Secondo il decreto Madia art. 3, l’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
- Come fare per ottenere l’esonero della visita fiscale
Il dipendente ammalato, che rientra nelle cause che determinano l’esonero della visita fiscale e gli obblighi di reperibilità, deve presentare tutta la documentazione medica sanitaria ASL, comprovante l’esistenza delle cause di esenzione. La documentazione deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia con indicazione della causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell’obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscale e dalla visita stessa.