Con riferimento alla nota n. 45988 del 17 ottobre 2018 in  cui  il Miur chiarisce agli Uffici Scolastici come dar seguito all’ art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18,  ossia  al depennamento dei diplomati magistrale che ricevono sentenza negativa al ricorso per l’inserimento in GaE,  si comunica quanto segue:

  • L’Ufficio Legale sta studiando la fattibilità di ricorrere contro i provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro comunicati agli insegnanti che hanno superano l’anno di prova con esito favorevole.
  • Il predetto ricorso potrà basarsi sui principi di buona fede e correttezza, nonché sulla tutela dell’affidamento, che i docenti hanno riposto nel comportamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione) che ha permesso loro il superamento del periodo di prova.

Pertanto, per ora, si consiglia a  tutti coloro che hanno avuto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro di inviare un’impugnativa stragiudiziale in allegato al presente comunicato. Inoltre si precisa che dall’invio della predetta diffida, entro 180 gg., dovrà essere proposta l’azione giudiziaria.