PERMESSI STUDIO PER 2020

Permessi per il diritto allo studio anno solare 2020

La presentazione delle domande di concessione dei permessi per il diritto allo studio vanno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio entro il 15 novembre p.v..

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato il 23 ottobre 2019 sul proprio sito www.istruzioneveneto.it il C.C.I.R concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022 sottoscritto il 16 ottobre 2019.

Può fruire dei permessi retribuiti:

  • il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale;
  • in caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate;
  • il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.

Il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore mentre quello con nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo quanto precisato all’art. 10 per le diverse tipologie di corsi.

Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario ridotto.

La domanda può essere presentata anche dal personale che è non ancora concluso le prove selettive per l’ammissione ad una delle tipologie di corsi elencate all’art. 4 del C.C.I.R.. Tale personale sarà ammesso con riserva nelle graduatorie dei beneficiari. La predetta riserva deve essere comunque sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre 2019.

Può essere richiesta una sola tipologia di corsi di cui all’art. 4 del C.C.I.R.

Il numero dei beneficiari non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio calcolato a livello provinciale.