Nota Miur del 18 marzo 2020

Finalmente il ministero dell’istruzione ha emanato una nota che sembra fare chiarezza:

– il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni;

– anche Ds e dsga possono lavorare da remoto, come gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici;

– in particolare per i collaboratori scolastici che non possono lavorare in remoto “Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”;

-i plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.