Ci pervengono numerose segnalazioni dal territorio circa incomprensibili ingerenze dei dirigenti scolastici in ordine alle richieste delle ferie del personale docente delle scuole. In sostanza alcuni dirigenti scolastici limitano arbitrariamente il periodo di ferie richiesto escludendo illegittimamente, nella procedura di accoglimento delle istanze, l’ultima settimana di agosto.
Tale atteggiamento ci appare in aperto contrasto con le norme contrattuali.
Ricordiamo in sintesi le disposizioni dell’art 13 del CNNL.
Il personale docente deve utilizzare le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative purché ciò non comporti oneri per l’amministrazione. Il personale ATA ha diritto, compatibilmente alle esigenze di servizio, di usufruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio-agosto. In caso di interruzione delle ferie per motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie oltre alla diaria per la durata del viaggio stesso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate.
In sostanza l’art. 13 del CCNL non ammette alcuna limitazione del diritto alle ferie, restando questo nella totale, piena ed esclusiva disponibilità dei docenti.