Il Presidente della Regione Veneto ha emanato l’Ordinanza 151 del 12 novembre, efficace dalle ore 24.00 del 13 novembre e fino al 22 novembre 2020.
Nel rimandare ad un’attenta lettura dell’Ordinanza se ne riportano i principali provvedimenti:
- mascherina. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (esclusi sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni)
- attività motoria. Camminate, passeggiate, corse consentite nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago, ovvero in tutti i luoghi molto frequentati
- bar e ristoranti. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi
- accesso esercizi commerciali. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni
- grandi e medie strutture di vendita. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso
- istruzione. Sono sospese le lezioni di educazione fisica, di canto e di strumenti a fiato, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado). La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha anche emanato la Nota DRVE n. 21002
- Misure relative ai giorni prefestivi e festivi:
Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole
Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.