Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde non consente l’esercizio dell’attività lavorativa.
Cosa succede in questo caso:
• Il lavoratore è considerato in assenza ingiustificata e non gli sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
• A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e’ sospeso.
• La scuola – dal quinto giorno – stipula un contratto di supplenza breve di durata non superiore a quindici giorni.
• La sospensione si interrompe a due condizioni:
o conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso”,
o scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.
Attenzione: se il dipendente sospeso regolarizza la sua posizione dopo qualche giorno comunque non può rientrare al lavoro fino alla scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.