A decorrere dal 1° aprile 2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Ma il 28 marzo esce un correttivo contenuto nella nota MI n. 620 del 28.3.2022: a detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

In un comunicato stampa la segreteria generale dello Snals Confsal afferma che “la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2022 lascia aperte molte questioni … . Non può che lasciarci perplessi l’indicazione secondo la quale al personale inadempiente, da utilizzare in attività di supporto alle istituzioni scolastiche, debbano applicarsi, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che regolano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Con tale indicazione si vuole lasciare intendere che detto personale, pur conservando lo stato giuridico di docente, dovrebbe svolgere 36 ore di servizio settimanale.
Per lo Snals-Confsal si tratta di una disposizione che, oltre a travalicare il dettato di legge, utilizza in maniera errata le previsioni contrattuali, assimilando, tra l’altro, l’inadempienza all’obbligo vaccinale all’inidoneità all’insegnamento, per la quale le procedure contrattuali sono ben distinte dalla procedura d’ufficio introdotta dal Dl 24/22 per l’utilizzazione in attività di supporto alle scuole.”

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