Aspettativa non retribuita

Tra le altre aspettative cui hanno diritto, i dipendenti pubblici possono anche essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, rinnovabile per una sola volta, per avviare attività professionali e imprenditoriali. Naturalmente non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

N.B. Il DL n. 44/2023, che ha modificato la norma previgente ed ha esteso il periodo massimo di aspettativa da 12 a 36 mesi, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 6 giugno 2023 e diventerà Legge dopo il passaggio al Senato, previsto entro il 21 giugno 2023.