Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24: chi deve svolgere l’anno di prova e formazione, chi no, chi può rinviarlo.
Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24, compresi coloro che sono stati assunti negli anni precedenti e hanno rinviato o coloro che non lo hanno superato: ecco chi deve svolgere l’anno di prova e formazione di cui al DL 206/20022. Nelle prossime settimane gli Uffici Scolastici saranno chiamati a svolgere la rilevazione del numero di docenti coinvolti: è un adempimento che riguarda le segreterie scolastiche.
Il percorso che porta all’immissione in ruolo definitiva è diverso per i vari aspiranti. Infatti, i docenti assunti da:
- GaE e GM sono subito assunti a tempo indeterminato e seguono solo il percorso relativo all’anno di prova, ai fini della conferma in ruolo;
- GPS sostegno/elenco aggiuntivo, una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova. La novità é la lezione simulata (gli assunti nel 2022/23, che hanno rinviato l’anno di prova, svolgono una prova disciplinare e non la lezione simulata);
- concorso straordinario bis una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova, cui si aggiunge il percorso universitario con prova conclusiva, ai fini dell’acquisizione di 5 CFU.
Chi deve svolgere l’anno di prova e formazione
I docenti interessanti all’anno di prova e formazione nel 2023/24 sono:
1. neoassunti a tempo indeterminato 2023/24 (da GaE e concorso)
2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non lo abbiano completato;
3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
4. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che devono ripetere il periodo di prova;
5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
6. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiano superato.
7. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021; + 5 CFU (se non già conseguiti, a tal fine, nel 2022/23) Leggi tutto
8. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23 di cui all’art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno) per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiano superato;
9. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24 di cui al D.L. 44/2023 articolo 5, commi da 5 a 12 (prima fascia sostegno);
Gli elenchi dei docenti servono affinché le Scuole Polo di Ambito per la formazione possano predisporre le attività.
Chi non deve svolgere l’anno di prova e formazione
L’anno di prova e formazione non va svolto dai docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.