Si pronuncia la Cassazione Civile Ord. Sez. U Num. 21967/2021 del 30 luglio, sulla vicenda degli ITP. I ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici (d’ora in poi, ITP), in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, avevano presentato domanda per ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto sul presupposto che, per effetto della mancata attivazione delle SISS per tale categoria di insegnanti, il titolo posseduto, sufficiente per partecipare ai concorsi a cattedra, consentisse anche l’inserimento in detta II fascia.
Il fatto
Gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio tramite i propri legali ribadendo: a) che non avevano chiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (da cui si attinge per l’assunzione a tempo indeterminato) ma solo nella II fascia delle graduatorie d’istituto (da cui si attinge per l’assunzione a tempo determinato) per il quale l’art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 non richiede l’abilitazione bensì il mero possesso di una idoneità per la partecipazione ai concorsi a cattedra, che l’art. 22 del d.lgs. n. 59/2017, con specifico riferimento alle classi di concorso tecnico-pratiche individuava nel diploma di scuola secondaria superiore; b) che il diploma di scuola secondaria superiore era transitoriamente ancora idoneo per la partecipazione ai concorsi per cattedre “tecnicopratiche” in quanto il regime (transitorio) di cui all’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 era stato prorogato dapprima dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e attualmente dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017 (“I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”, cioè i diplomi previsti dalla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tab. B del d.P.R. n. 19/2016).
Il precedente negativo del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato riteneva di non doversi discostare da quanto affermato, se pure in termini sintetici, nelle sentenze sez. VI 23 luglio 2018 n. 4507 e 20 marzo 2019 n. 1833, nonché in termini più ampi nella sentenza sez. VI 5 luglio 2019 n. 4683, in cui, ai fini de quo, era stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP.
Nessun eccesso di potere del CDS
È stato, in particolare, ritenuto che non si configura alcun eccesso di potere giurisdizionale quando il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio del loro
coordinamento sistematico, potendo dare luogo, tale operazione, semmai, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012 n. 22784; Cass. Sez. Un., 30 marzo 2017, n. 8282).
Legittimo negare l’inserimento in II fascia
Con riguardo ad una ipotesi che, seppure non esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa, riguardava il riconoscimento di valenza abilitante del titolo di studio ai fini dell’inserimento nella graduatorie ad esaurimento (e non come nel caso in esame ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto), ipotesi nella quale si lamentava l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera riservata al legislatore per avere il Consiglio di Stato negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, questa Corte (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19679) ha rimarcato che la decisione del giudice speciale era stato il risultato di un’attività ermeneutica rientrante pur sempre entro l’ambito dell’interpretazione e ricostruzione di una complessa normativa e quindi pienamente entro il perimetro dei limiti interni della giurisdizione e dell’attività di individuazione del significato della norma, che è il proprium della giurisdizione stessa, con conseguente valutazione di legittimità dell’operato amministrativo ove aveva negato ai ricorrenti l’inserimento nella III fascia delle graduatorie (graduatoria permanente che consente l’immissione in ruolo per scorrimento), pur essendo invece consentito agli stessi di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie d’istituto che permettono, comunque, di svolgere l’attività di insegnamento sulla base del solo diploma. Specularmente deve ritenersi rientrante nel suddetto parametro la decisione del giudice speciale laddove ha negato ai ricorrenti l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto pur essendo consentito agli stessi di concorrere, in via derogatoria e transitoria fino all’a.s. 2024/2025, al reclutamento concorsuale ordinario per l’immissione in ruolo.