La domanda può essere presentata dal personale docente e ATA della scuola sia di ruolo che a tempo determinato. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2019 per un massimo di 150 ore a beneficiario. Per coloro che si trovino in part time e per i supplenti, le ore sono proporzionali alla prestazione lavorativa.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. (DPR 395/1988).
Ai sensi del CCNL 2016/18 art.22 comma 4 b4, sono i Contratti Integrativi Regionali a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote orarie tra frequenza/esami/studio libero, l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza diversa dal 15 novembre, oppure specifiche proroghe.